"Tutti i sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di inseguirli''

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

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23 Aprile 1998, Sala Consiliare del Comune di San Cataldo, si costituisce ufficialmente l'Associazione Comitato del Quartiere Cristo Re.

Nella foto in alto, il Notaio Nino Italico Amico, il Presidente Giuseppe Peda e il sindaco della Città di San Cataldo, dott. Raimondo Torregrossa.

 

DOTT. PROF. NINO ITALICO AMICO – NOTAIO
Repertorio n. 7887
Raccolta n. 3013
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantotto,
il giorno ventitrè
del mese di aprile ( 23.04.1998 )
In San Cataldo nell’aula consiliare del Palazzo Municipale del detto Comune, sito in Piazza Giovanni XXIII n.2,
avanti a me Dr. Prof. NINO ITALICO AMICO, notaio residente in San Cataldo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Caltanissetta e Gela, non assistito da testimoni per espressa concorde rinuncia degli infrascritti comparenti, aventi i requisiti di legge con il mio consenso
SONO PRESENTI
Giannone Carmelo,
Gulino Gaetano,
Nicosia Rosario,
Lunetta Rosario,
Mingoia Rosaria,
Vaccaro Giuseppe,
Giamporcano Ferdinando,
Alfano Cataldo,
Amico Rosario,
Baglio Salvatore,
Calá Aldo Giuseppe,
Cammarata Filippo,
Carrubba Giuseppe,
Dell’Aiera Maria Calogera,
Genova Vincenzo,
Donatella Giumento,
Giumento Ivan Angelo,
La Cagnina Michele 1937,
Lacagnina Michele 1945,
La Rosa Angelo,
Lauricella Luigi Antonio Raimondo
Leonardi Maurizio Angelo,
Leprini Sergio,
Lo Monaco Giuseppe,
Lombardo Rosario,
Macaluso Domenico,
Nicosia Diego,
Peda Giuseppe,
Pinzino Cataldo,
Puzzangara Ivano,
Salvo Luigi,
Sardo Emilio,
Savattieri Salvatore,
Talluto Giuseppe,
Tasso Rosario,
Trupia Maria Carmela Pia,
Vasapolli Maria Antonia,
Tumminelli Gaetano,
Giambra Carmela,
Burcheri Salvatone,
Mirisola Concetta,
Russo Rita,
Ilardi Grazia,
Calì Catalda,
Lapis Michele,
Detti comparenti tutti cittadini italiani per come dichiarano e della cui identità personale Io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, in forza del quale stipulano e convengono quanto segue:


ARTICOLO 1— Detti comparenti dichiarano di costituire, come col presente otto costituiscono, una Associazione denominata “COMITATO DEL QUARTIERE CRISTO RE’’, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.


ARTICOLO 2— L’Associazione ha sede in San Cataldo, attualmente presso la parrocchia Cristo Re, al viale delle Rose n.2


ARTICOLO 3- L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Pertanto l’associazione si propone di:
1) analizzare i problemi del quartiere ed individuare tutte le possibili soluzioni;
2) difendere gli interessi collettivi del quartiere nel suo contesto e del quartiere inserito nell’ambito della città nel suo complesso;
3) progettare e stimolare la realizzazione di progetti diretti a migliorare la vita in seno al quartiere;
4) promuovere attività sportive, culturali o ricreative a beneficio degli associati e della collettività tutta, incoraggiando ed intraprendendo ogni iniziativa di merito direttamente o indirettamente, realizzando o utilizzando, e rendendo disponibili sedi accoglienti, adeguati impianti ed attrezzature ricreative, sportive, culturali e sociali, quali piscine, campi gioco per bambi¬ni, campi da tennis, da pallavolo, pallacanestro, bocce, biblioteche, sale per gruppi musicali, teatrali e di animazione, labo¬ratori di pittura, scultura, fotografia;
5) l’organizzazione sul territorio di ogni genere di iniziativa sociale, culturale o ricreativa;
6) intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa relativa al miglioramento della qualità della vita;
7) mettere in atto ogni iniziativa finalizzata alla sensibilizza¬zione sui temi della lotta e della prevenzione di ogni forma di dipendenza sui temi del razzismo e dell’intolleranza e sui temi dei portatori di Handicap;
6) promuovere e farsi carico di ogni iniziativa finalizzata a migliorare e semplificare i rapporti dei cittadini residenti nel quartiere con la amministrazione comunale e con ogni altra pubblica amministrazione o pubblica istituzione.
Per la realizzazione degli scopi e delle finalità del presente Statuto l’Associazione può stipulare apposite convenzioni con Enti Locali, Privati, altre Associazioni per la gestione di spazi,
immobili, strutture e servizi di ogni genere.
Potrà inoltre aderire ad Organismi associativi provinciali, re¬gionali, nazionali ed internazionali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanta
integrative delle stesse,


ARTICOLO 4— L’Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega a quest’Atto sotto lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura per espressa dispensa fattane dai comparenti.


ARTICOLO 5— In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo della Associazione per il primo triennio viene così costituito
- Peda Giuseppe PRESIDENTE
- Leprini Sergio VICE PRESIDENTE
- Carrubba Giuseppe TESORIERE
- Baglio Salvatore CONSIGLIERE
- Deil’Aiera Maria Calogera CONSIGLIERE
- Genova Vincenzo CONSIGLIERE
- Giamporcaro Ferdinando CONSIGLIERE
- Giannone Carmelo CONSIGLIERE
- Leonadi Maurizio Angelo CONSIGLIERE
- Lauricella Luigi Antonio Raimondo CONSIGLIERE
- Lo Monaco Giuseppe CONSIGLIERE
- Lombardo Rosario CONSIGLIERE
- Macaluso Domenico CONSIGLIERE
- lasso Rosario CONSIGLIERE
- Pinzino Cataldo CONSIGLIERE
- Puzzangara Ivano CONSIGLIERE
- Salvo Luigi CONSIGLIERE
- Savattieri Salvatore CONSIGLIERE
- Amico Rosario SEGRETARIO CONSIGLIERE
i quali dichiarano di accettare la carica.


ARTICOLO 6— Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione determinerà la quota di iscrizione che dovrà essere versata dai so¬ci che entreranno a far parte della Associazione.


ARTICOLO 7— La prima assemblea degli associati provvederà a nomi¬nare i componenti del collegio dei revisori.


ARTICOLO 8- Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti affinchè l’Associa¬zione possa svolgere la propria attività.
Al soli fini ora detti, il Consiglio Direttivo potrà apportare allo Statuto qui allegato, quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.


ARTICOLO 9- Le spese del presente, sua registrazione annesse e dipendenti sono a carico della Associazione. Al sensi dell’art. 51 n. 12 della Legge Notarile i comparenti delegano per le sottoscrizioni marginali dell’atto costitutivo ed allegato Statuto i signori PEDA Giuseppe e Amico Rosario.


E Richiesto
Io Notaio ho ricevuto il presente Atto, che dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto, ai comparenti, i quali interpellati lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà, approvato e sottoscritto con me Notaio, che omisi la lettura dell’allegato “A” per espressa dispensa fattane dai comparenti. Consta di tre fogli di cui occupa dieci facciate e quanto della presente fin qui.
Giannone Carmelo, Gulino Gaetano, Nicosia Rosario, Lunetta Rosario, Mingoia Rosaria, Vaccaro Giuseppe, Giamporcaro Ferdinando, Alfano Cataldo, Ainico Rosario, Baglio Salvatore, Calà Aldo Giuseppe, Cammarata Filippo, Carrubba Giuseppe, Dell’Aiera Maria Calogera, Genova Vincenzo, Donatella Giumento, Ivan Angelo Giumento, La Cagnina Michele 1937, Lacagnina Michele 1945, Angelo La Rosa, Lauricella Luigi Antonio Raimondo, Leonardi Maurizio Angelo, Leprini Sergio, Lo Monaco Giuseppe, Lombardo Rosario, Macaluso Domenico, Nicosia Diego, Giuseppe Peda, Pinzino Cataldo, Ivano Puzzangara, Salvo Luigi, Sardo Emilio, Savattieri Salvatore, lalluto Giuseppe, Tasso Rosario, Irupia Maria Carmela Pia, Vasapolli Maria Antonia, Tumminelli Gaetano, Giambra Carmela, Burcheri Salvatore, Concetta Mirisola, Russo Rita, Ilardi Grazia, Callari Catalda, Michele Lapis,
Dr. NINO ITALICO AMICO, notaio.
Copia conforme all’originale nei miei rogiti che rilascio, unita¬mente all’allegato “A”, per uso
San Cataldo, lì 23.04.1998


ALLEGATO “A” Repertorio n. 7887/3013


STATUTO


ARTIC0L0 1 - COSTITUZIONE
E’costituita l’Associazione denominata “COMITATO DEL QUARTIERE CRISTO RE”, organizzazione non lucrativa di utiiità sociale.



ARTICOLO 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in San Cataldo
- Via delle Rose n.3


ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Pertanto l’associazione si propone di:
1) analizzare i problemi del quartiere ed individuare tutte le possibili soluzioni;
2) difendere gil interessi collettivi del quartiere nel suo contesto e del quartiere inserito nell’ambito della città nel suo complesso;
3) progettare e stimolare la realizzazione di progetti diretti a migliorare la vita in seno al quartiere;
4) promuovere attività sportive, culturali o ricreative a beneficio degli associati e della collettività tutta, incoraggiando ed intraprendendo ogni iniziativa di merito direttamente o indirettamente, realizzando o utilizzando, e rendendo disponibili sedi accoglienti, adeguati impianti ed attrezzature ricreative, sportive, culturali e sociali, quali piscine, campi gioco per bambini, campi da tennis, da pallavolo, pallacanestro, bocce, biblioteche, sale per gruppi musicali, teatrali e di animazione, laboratori di pittura, scultura, fotografia;
5) l’organizzazione sul territorio di ogni genere di iniziativa sociale, culturale o ricreativa;
6) intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa relativa al miglioramento della qualità della vita;
7) mettere in atto ogni iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della lotta e della prevenzione di ogni forma di
dipendenza sui temi del razzismo e dell’intolleranza e sui temi del portatori di Handicap;
8) promuovere e farsi carico di ogni iniziativa finalizzata a migliorare e semplificare i rapporti del cittadini residenti nel quartiere con la amministrazione comunale e con ogni altra pubblica amministrazione o pubblica istituzione.
Per la realizzazione degli scopi e delle finalità del presente Statuto l’Associazione può stipulare apposite convenzioni con Enti Locali, Privati, altre Associazioni per la gestione di spazi, immobili, strutture e servizi di ogni genere.
Potrà inoltre aderire ad Organismi associativi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quele ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
IL patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versarnenti effettuati da tutti coloro che aderiscono al1 ‘associazione;
- dei redditi derivanti dai suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed a quello associativo annualmente determinato del Consiglio di Ammi¬nistrazione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli di cui sopra. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnamante, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.



ARTICOLO 5 - SOCI
Possono essere soci dell’Associazione soltanto i soggetti che ri¬siedono stabilmente nell’ambito territoriale del quartiere CRISTO RE o che nello stesso quartiere svolgono la loro attività lavorativa.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad ap¬provarne e osservarne statuto e regolamenti.
II consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari);
in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro ii termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
I soci candidati a cariche politiche dovranno astenersi dal partecipare attivamente alla vita sociale durante lo svolgimento della campagna elettorale.



ARTICOLO 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli aderenti all’associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente dcl consiglio direttivo:
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio del revisori del conti.



ARTICOLO 7 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio
preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre:
- provvede, con votazione a scrutinio segreto alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio del revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione:
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il venticinque per cento (25%) degli aderenti o da almeno il venticinque per cento (25%) dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori.



ARTICOLO 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
l’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dall’assemblea, da un minimo di nove (9) ad un massimo di diciannove (19) membri, compresi il presidente, il vice presi dente, il tesoriere ed il segretario, durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Non possono essere eletti e se già eletti decadono dall’ufficio di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario del consiglio direttivo, tutti coloro che dovessero candidarsi o assumere cariche politiche ed amministrative locali, provinciali, regionali e nazionali.



ARTICOLO 9 IL PRESIDENTE
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e del regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.



ARTICOLO 10 IL VICE PRESIDENTE
II vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.



ARTICOLO 11 IL COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri cinque consiglieri,
Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo, con delibera assunta con il voto favorevole di due terzi del suoi componenti.
Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.



ARTICOLO 12 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’ assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associa¬zione.
Il segretanio cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonchè del libro degli aderenti all’associazione.



ARTICOLO 13 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta del libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori del conti, nonchè il libro degli aderenti all’associazione.
ARTICOLO 14 - IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta del libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.



ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori del conti si compone di tre membri ef¬fettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del consiglio direttivo.
I revisori del conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo con diritto di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e del relativi libri, danno parere sui bilanci.



ARTICOLO 16 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici (15) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



ARTICOLO 17 AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione a la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucra¬tive di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione a interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta.
ARTICOLO 20 LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenuto
nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Giannone Carmelo, Gulino Gaetano, Nicosia Rosario, Lunetta Rosario, Mingoia Rosaria, Vaccaro Giuseppe, Giamporcano Ferdinando, Alfano Cataldo, Amico Rosario, Baglio Salvatore, Calá Aldo Giuseppe, Cammarata Filippo, Carrubba Giuseppe, Dell’Aiera Maria Calogera, Genova Vincenzo, Donatella Giumento, Ivan Angelo Giumento, La Cagnina Michele 1937, Lacagnina Michele 1945,
Angelo La Rosa, Lauricella Luigi, Antonio Raimondo, Leonardi Maurizio Angelo, Leprini Sergio, Lo Monaco Giuseppe, Lombardo Rosario, Macaluso Domenico, Nicosia Diego, Giuseppe Peda, Pinzino Cataldo, Ivano Puzzangara, Salvo Luigi, Sardo Emilio, Savattieri Salvatore, Talluto Giuseppe, Tasso Rosario, Trupia Maria Carmela Pia, Vasapolli Maria Antonia, Tumminelli Gaetano, Giambra Carmela, Burcheri Salvatone, Concetta Mirisola, Russo Rita, Ilardi Grazia, Calì Catalda, Michele Lapis,
Dr. NINO ITALICO AMICO, notaio.